Tra le due guerre - L'Istituzione - Legislazione - Il segretario comunale e provinciale

Il segretario comunale e provinciale e le autonomie locali

Il segretario comunale e provinciale predispone l’attività amministrativa in accordo con le norme, di cui è interprete, per cui ha un importante ruolo di collegamento tra autonomie locali e realtà sociale e tra queste e le istituzioni. La legge che regolava comuni e province nell’Italia appena unificata (l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, art. 10) recitava “ogni comune ha un Consiglio comunale e una Giunta municipale. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale. Più Comuni possono prevalersi dell’opera di uno stesso segretario”. Per rispondere alle moltiplicate esigenze di una popolazione urbana cresciuta considerevolmente nel 1888-89, sotto il Governo di Francesco Crispi, si stabilì il passaggio dal sindaco designato dal Governo al sindaco scelto dal consiglio comunale ed i segretari comunali, soprattutto nelle grandi città, gestirono con i nuovi sindaci lo sviluppo della realtà locale, ma le loro condizioni di vita e il loro trattamento, in particolare nei piccoli centri, non furono tali da garantire condizioni di vita e di lavoro ottimali. In età giolittiana, con la legge sulle municipalizzazioni del 1903, i segretari ottenevano maggiori garanzie in materia di lavoro e di previdenza: veniva varata la prima legge organica (l. 7 maggio 1902, n. 144); due anni dopo veniva istituita la cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari e degli impiegati comunali (l. 6 marzo 1904, n. 69). Nel 1911, il regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908 (r.d. 12 febbraio 1911, n. 297) introduceva la normazione pubblicistica nell’impiego comunale - in vigore, in via di principio, fino al 1990 - che rendeva obbligatorio il concorso pubblico, dava garanzie in materia di impiego e licenziamento e assegnava ai segretari un voto consultivo di legittimità in giunta, non obbligatorio. Sotto il fascismo i segretari furono finalmente statizzati, il che garantiva sicurezza dell’impiego (l. 17 agosto 1928, n. 1953). La misura, varata tre anni dopo l’istituzione del podestà (l. 4 febbraio 1926, n. 237), a completamento del disegno autoritario del regime negli enti autonomi, ne accentuò il ruolo di controllori per conto dello Stato a discapito di quello di dirigenti. Nel secondo dopoguerra al segretario comunale e provinciale veniva mantenuta la qualifica di funzionario statale di nomina prefettizia, retribuito dall’ente presso cui prestava servizio. Con l’avvento della Repubblica il principale cambiamento nell’ordinamento di comuni e province fu il ripristino del principio dell’elettività. Rimasta in vigore la legge comunale e provinciale fascista del 1934, solo con la legge 8 giugno 1990, n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”, dopo 42 anni, si è avuta una risposta al dettato dell’art. 128 della Costituzione repubblicana, che stabiliva una nuova legislazione in materia. Le legge per alcuni aspetti manteneva la precedente qualifica di funzionario statale del segretario e la funzione di controllore, attribuendogli un parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale e provinciale. Rimandava tuttavia anche ad un’apposita legge per l’istituzione di un albo, norma inattuata per anni, come un primo, fondamentale, passo per il riconoscimento di una professionalità autonoma della categoria. Nel 1997, a quattro anni dell’emanazione della legge per l’elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia (l. 25 marzo 1993, n. 81), che dava a questi un ruolo di protagonisti sulla scena nazionale, venivano approvate le norme per la creazione di un albo professionale, dal quale sindaci e presidenti di provincia avrebbero potuto scegliere il proprio segretario all’inizio del mandato (l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 67-86). La legge (127/1997) prevedeva anche nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti, la figura del direttore generale, che ha staccato dal segretario la funzione attribuitagli tradizionalmente di dirigente delle autonomie locali, anche se nella grande maggioranza dei casi, il segretario ha continuato ad avere nei comuni un ruolo dirigente.

Renata De Lorenzo

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