L'Italia repubblicana - L'Istituzione - Legislazione
La legislazione repubblicana

9 giugno 1947

Legge n. 530: modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, relativo ai contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere.

Nel 1948 la ripartisce la Repubblica in Regioni, Province e Comuni. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. Si apre una pagina nuova di democrazia e partecipazione.(L. Mezzetti (a cura di), La Costituzione delle autonomie, Le riforme del Titolo V, Parte II della Costituzione, Napoli, Edizioni giuridiche Simone, 2004).

8 marzo 1951
Legge n. 122, elezione dei Consigli provinciali

1970
La costituzione delle Regioni a statuto ordinario apre una fase di incertezza sul ruolo e sul futuro delle Province fino alla legge 8 giugno 1990 n 142.

Dalla metà degli anni Settanta la Provincia si configura come ente intermedio tra Comuni e Regione sia per dimensione territoriale sia per un ruolo di collegamento tra periferia e centro. In base alla precedente normativa (legge del 1915 e decreto del 1934), gli enti locali rientravano nel decentramento dell'amministrazione dello Stato: dotati di scarsissima autonomia erano sottoposti a continui controlli sugli atti. Ciò si poneva in netto contrasto con l'art. 5 della Costituzione, in cui si afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ed adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

8 giugno 1990
Legge n 142: sono ridisegnati i poteri locali. La Provincia è ente intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale, ha autonomia statutaria e finanziaria. La legge finalmente attua il precetto costituzionale (art. 5).

25 marzo 1993
Legge n. 81: viene introdotta l'elezione diretta del presidente della Provicia.

È la stagione, anche a livello nazionale, del decentramento e della semplificazione amministrativa. Le cosiddette leggi "Bassanini", con i relativi decreti attuativi, assegnano progressivamente alle Province nuovi ed importanti compiti in materia di pubblica istruzione, viabilità, trasporti, lavoro, difesa del suolo, ecc. in base al principio di sussidiarietà, poi recepito anche nella : le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base degli ulteriori principi di differenziazione ed adeguatezza.

11 marzo 1997
Legge n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Per creare una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, il Governo viene delegato a decentrare numerose competenze dallo Stato alle Regioni e da queste alle Province ed ai Comuni, sulla base, tra gli altri, del principio di sussidiarietà, La Provincia diventa titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione; svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

18 agosto 2000
Decreto legislativo n. 267: le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome. La Provincia, grazie alle sue funzioni, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

18 ottobre 2001
Legge costituzionale n. 3: modifica il Titolo V della indicando nelle Province enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 118), hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la costituzione (art. 119). Sono di esclusiva competenza dello Stato legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane, per la prima volta citate in Costituzione (art. 117).

5 giugno 2003
Legge n. 131 (così detta “Legge La Loggia”): il governo è delegato, tra l'altro, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi del rinnovato art. 117 della Costituzione, nonché alla conseguente revisione delle disposizioni di legge in materia di enti locali.

Il processo per dare applicazione alla riforma costituzionale si presenta complesso. Nell'attesa che vengano ridefinite o modificate le competenze, restano a capo della Provincia le funzioni enunciate nel decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che ha riunito la già citata legge 142/90, ed altre successive ed innovative anche in materia di contabilità degli enti locali.
Nei 200 anni, tra periodo preunitario e unitario, la Provincia da strumento di decentramento amministrativo dei poteri statali si è trasformata in luogo naturale di partecipazione ed autogoverno della comunità locale.

 
Renata De Lorenzo
 

 

Legislazione

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